17/04/2026
LOCAZIONI BREVI E BRUNELLO DI MONTALCINO: DUE MONDI INCOMPATIBILI
La recente pronuncia del Tribunale di Firenze, sentenza n. 148 del 02.03.2026, ha riacceso il dibattito sulle locazioni brevi e sull’extralberghiero, proponendo un’interpretazione estensiva del concetto di attività d’impresa. Il rischio è quello di spostare il confine tra gestione patrimoniale e attività imprenditoriale attraverso una somma di indici eterogenei, senza un vero elemento qualificante unitario. Il punto di partenza dovrebbe restare fermo: la locazione è locazione. Anche quando è breve e a finalità turistica, si tratta della concessione del godimento di un immobile verso corrispettivo, non dell’erogazione di servizi, e la digitalizzazione degli strumenti di gestione non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto. Un primo nodo riguarda il rapporto tra reddito e natura dell’attività: la sentenza valorizza la consistenza delle entrate e il fatto che rappresentino la principale fonte di sostentamento, ma nel sistema civilistico e fiscale italiano la natura del reddito discende dalla qualificazione dell’attività e non viceversa, per cui il volume dei proventi non può trasformare una locazione in impresa. Altro elemento è l’abitualità, desunta dal numero delle prenotazioni e dalla continuità delle locazioni, ma la reiterazione di atti identici non è sufficiente, di per sé, a integrare un’attività imprenditoriale: non esiste una soglia quantitativa oltre la quale la locazione diventa automaticamente impresa, essendo invece necessario un salto qualitativo rappresentato dall’esistenza di un’organizzazione in senso proprio. Ed è proprio sul concetto di organizzazione che si concentra il punto più delicato: la sentenza ritiene sufficiente un coordinamento tra capitale e lavoro proprio, anche tramite strumenti digitali, considerando l’uso di piattaforme per prenotazioni e pagamenti come indice di imprenditorialità; tuttavia si tratta di strumenti neutrali che facilitano la gestione del rapporto locativo senza modificarne la natura giuridica. Analogo discorso vale per le attività accessorie come pulizie tra un soggiorno e l’altro o cambio biancheria, che sono funzionali al ripristino del bene e non servizi resi durante il soggiorno, e attribuire loro valore decisivo significa sovraccaricare elementi fisiologici della locazione. Il risultato è una nozione di impresa costruita su una somma di indici — redditività, continuità, numero di prenotazioni, uso di piattaforme — che non possono sostituire il requisito centrale dell’art. 2082 c.c., cioè un’attività economica organizzata in modo autonomo e qualificato. Il rischio è evidente: trasformare qualsiasi gestione efficiente di uno o due immobili in attività d’impresa, indebolendo la distinzione tra gestione patrimoniale e impresa; il paradosso emerge nel confronto con le locazioni 4+4, dove chi gestisce anche numerosi immobili non è automaticamente imprenditore, mentre chi affitta uno o due immobili per periodi brevi, con contratti fino a 30 giorni e senza servizi alberghieri, rischia di esserlo, pur trattandosi in entrambi i casi della semplice concessione del godimento di un bene. In questo contesto, il richiamo alle piattaforme come Booking.com e Airbnb viene spesso utilizzato per rafforzare la tesi imprenditoriale, ma la tracciabilità dei flussi e l’uso di strumenti tecnologici non possono essere confusi con la qualificazione giuridica dell’attività, perché la trasparenza non equivale all’imprenditorialità. In assenza di servizi tipici dell’attività alberghiera e di una reale organizzazione autonoma, quando si tratta semplicemente di concedere uno o due immobili per periodi brevi, non si può parlare automaticamente di attività d’impresa, e il rischio è che, nel tentativo di regolare un fenomeno complesso, si finisca per dissolvere il confine tra locazione e impresa attraverso un progressivo ampliamento interpretativo